leggi regionali – Regione Lombardia

Legge Regionale 15/07/1996, n.15 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti
Legge Regionale 11/03/2005, n.12 – Legge per il governo del territorio abitativo dei sottotetti esistenti
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – CAPO I -RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI- art 63-64-65

 

Disposizioni e circolari comunali – Comune di Milano

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In data 26 novembre 2014, con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48, entra in vigore il testo del nuovo Regolamento Edilizio, che il Consiglio Comunale ha adottato con Deliberazione n. 9 del 14 aprile 2014 e approvato con Deliberazione n. 27 del 2 ottobre 2014. (vedi Avviso BURL sezione Allegati a fondo pagina).N.1/2009 nuove disposizioni operative in attuazione alla L.R. 12/2005 in materia di: recupero abitativo dei sottotetti in riferimento a distanze ed altezze

 

DDL Milleproroghe: la Camera cancella proroga obbligo rinnovabili al 35%

Si torna a quanto stabilito dal D.Lgs. 28/11, l’obbligo delle rinnovabili al 35% parte dal 2014

La Camera ha approvato, con qualche modifica, il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe, il DL n. 150/2013, che ora torna al Senato per il via libero definitivo entro il 28 febbraio. L’Aula, in seguito a emendamenti presentati da M5S e Sel, ha annullato la decisione del Senato di far slittare di un anno, al 1 gennaio 2015, l’obbligo di dotare i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di impianti di produzione da fonti rinnovabili che coprano almeno il 35%, come disposto nel d.lgs n. 28/11.

Si torna quindi ai precedenti termini, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 i nuovi edifici e le ristrutturazioni importanti dovranno prevedere il 35% di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, elettricità e raffreddamento. Dal 1° gennaio 2017 si passerà al 50%.

 

La distanza di 10 metri tra pareti finestrate stabilita dal D.M. 1444/1968 prevale sulla disciplina regionale eventualmente difforme e va applicata anche in ipotesi di soprelevazione

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L’art. 9 del D.M. 1444 del 1968, laddove impone l’anzidetta distanza di 10 metri tra parete finestrata e corpo edificato, è norma di ordine generale, prevalente anche sulla disciplina regionale eventualmente difforme, e va pertanto applicata anche a corpi distinti di un’unica costruzione, ivi dunque compresa l’ipotesi di sopraelevazione (cfr. sul punto, ad es., Cass. Civ., Sez. II, 27 marzo 2001 n. 4413).