La Cassazione ha stabilito che il condomino proprietario dell’ultimo piano può apportare delle modifiche al proprio sottotetto trasformandolo parzialmente in terrazzo.

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La Cassazione, con la sentenza n. 14107 del 3 agosto 2012, introduce un principio innovativo grazie al quale viene data al condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune, la possibilità di trasformare di una porzione del tetto dell’edificio in terrazza a uso esclusivo proprio, purché sia salvaguardata la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente.

Questo principio supera le precedenti decisioni prese della Corte sull’argomento, in particolare con quando gli ermellini avevano stabilito, in senso del tutto contrario all’attuale orientamento, con la sentenza n. 1737/2005 dove si impediva al condomino proprietario di realizzare terrazze in sostituzione parziale del loro sottotetto.

La Suprema Corte, con questa decisione, permette di effettuare delle modifiche “non significative”, per trasformare un tetto di proprietà esclusiva del condominio in una terrazza, anche senza il consenso degli altri condomini, mantenendo peró quella che é la destinazione principale del bene.

Più nello specifico, la Corte é giunta a questa decisione trattando il caso in cui un condomino ha proceduto al taglio di una falda del tetto per ricavarne una terrazza da destinare al servizio del sottotetto di sua proprietà esclusiva nonostante il parere contrario degli altri condomini del palazzo, convinti che tale intervento avrebbe arrecato pregiudizio alla statica della struttura portante oltre che al decoro dell’edificio.

In altri termini, la decisione presa della Corte stabilisce che la realizzazione di piccole terrazze che sostituiscano efficacemente il tetto spiovente nella funzione di copertura dell’edificio non alterano la destinazione del tetto, e la soppressione di una porzione limitata della falda non è di per se alterazione della destinazione del tetto, perché per destinazione si deve intendere quella complessiva, che non esige un’immodificabile consistenza materiale.


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